Art. 1.
(Istituzione della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. Sono poli della rete la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza di Firenze e la Città della scienza Scpa di Napoli. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città della scienza Scpa di Napoli è riconosciuta dallo Stato quale museo scientifico nazionale.